Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52933 del 20/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52933 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SUTERA ANGELO nato il 25/02/1957 a SCIACCA
avverso la sentenza del 03/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 20/10/2017
Ritenuto:
che la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata
con la quale SUTERA Angelo era stato condannato per i reati di cui agli artt.. 256, comma 1 d.lgs. 152\06,
44, lett B), 44 lett. C) d.P.R. 380\01
–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. V n. 28011, 26 giugno
2013 e Sez. Il n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di
specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a
sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l’impugnazione.
che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13
giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in RO
mera di consiglio del 20/10/2017
li Consi ere estensore
Il residente
— che l’interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le ragioni
di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione
impugnata, pur congruamente e logicamente motivata. Egli si è infatti limitato a generiche censure in fatto,
senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni sviluppate dai giudici del merito;