Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52932 del 20/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52932 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ARDUINI ALESSANDRO nato il 10/01/1971 a NAPOLI
BUONOCORE ALESSIO nato il 09/07/1980 a NAPOLI

avverso la sentenza del 07/07/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/10/2017

Ritenuto
— che la Corte d’Appello di Firenze, quale giudice del rinvio conseguente alla sentenza 25/11/2015 della
Quarta Sezione Penale di questa Corte, con la sentenza in epigrafe ha parzialmente riformato,
rideterminando e riducendo la pena originariamente inflitta, la sentenza appellata da ARDUINI Alessandro e
BUONOCORE Alessio i quali erano stati condannati per il reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90;
— che la Quarta Sezione di questa Corte aveva disposto l’annullamento con rinvio, limitatamente alla
determinazione della pena, sul presupposto del mutato quadro interpretativo di riferimento

— che la Corte del merito risulta avere adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di
quantificare la pena nei termini indicati in dispositivo, facendo riferimento alla gravità dei fatti, alla loro
reiterazione, alla quantità della droga ed alla negativa personalità degli imputati, entrambi plurirecidivi;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
amera di consiglio del 20/10/2017
Così deliberato in RO

—che gli interessati, proponendo ricorso per cassazione, hanno lamentato la violazione violazione di legge
ed il vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena;

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