Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5293 del 15/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5293 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA
Data Udienza: 15/05/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEMOUACHI LAMJED N. IL 06/06/1971
avverso l’ordinanza n. 742/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31 maggio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Genova
ha rigettato l’opposizione proposta da Memouachi Lamjed avverso il decreto del
13 marzo 2012 del Magistrato di sorveglianza di Genova, che aveva disposto nei
suoi confronti l’espulsione a titolo di sanzione alternativa, non essendo ostativa la
breve durata residua della pena da scontare né essendo ravvisabili altre condizioni
ostative ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998.
il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione dell’art. 16 d.lgs. n.
286 del 1998 e per essere in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. il meccanismo
che non prevede che la misura sia modulabile in relazione alla durata della pena.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.
2.
Le deduzioni svolte dal ricorrente riproducono sostanzialmente gli
argomenti prospettati nel reclamo, ai quali il Tribunale ha dato adeguate e
argomentate risposte, esaustive in fatto, per la loro logica congruenza ai dati
fattuali specificamente richiamati e illustrati, e corrette in diritto, per la corretta
logica valutazione delle ragioni attinenti all’ammissibilità e al merito della richiesta
in rapporto ai presupposti della espulsione previsti dalla legge.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente