Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52924 del 20/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52924 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ERBA LUIGI nato il 13/09/1960 a POGGIOMARINO

avverso la sentenza del 09/06/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/10/2017

Ritenuto:

—che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo: 1) violazione di
legge e vizio di motivazione per la mancata assunzione di prove decisive in ordine alla effettiva
responsabilità dell’imputato ed alla pendenza di sanatoria presso l’amministrazione comunale; 2) erronea
valutazione delle prove sulla responsabilità dell’imputato e sulla sua posizione di possessore materiale del
bene e di committente; 3) mancata declaratoria di prescrizione del reato; 4) mancata applicazione
dell’indulto;
— che, per ciò che concerne le doglianze di cui ai numeri 1) e 2) di cui sopra il ricorso, peraltro senza
confrontarsi compiutamente con le argomentazioni prospettate dalla Corte di appello, formula censure in
fatto, non suscettibili di analisi in questa sede di legittimità;
che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel
giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico
e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti
sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del
fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
—che la Corte di appello ha comunque richiamato elementi fattuali ritenuto determinanti per l’affermazione
di responsabilità dell’imputato e, segnatamente, alcuni verbali di sequestro i cui contenuti non possono
essere oggetto di valutazione in sede di legittimità;
— che, alla data della pronuncia della sentenza impugnata il reato non era prescritto. Premesso che
l’imputato era recidivo e considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la recidiva reiterata,
quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai
sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del
termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.(da ultimo,
Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016 – dep. 25/11/2016, Lofiego Raco, Rv. 26821401), pur tenendo conto
della prima tra le violazioni contestate (accertata il 27/5/2003) e considerati i periodi di sospensione dei
termini per complessivi 513 giorni il termine massimo di prescrizione non risulta spirato;
che nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello, in ordine all’applicabilità o meno del
condono, l’imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l’applicazione del
beneficio in sede esecutiva, a meno che il giudice d’appello non ne abbia negato l’applicazione (da ultimo,
Sez. 2, n. 11186 del 09/02/2016 – dep. 17/03/2016, Dama, Rv. 26635301).
che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13
giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di cons . lio del

che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata
nella parte in cui era stata affermata la responsabilità penale di ERBA Luigi per il reato di cui all’articolo 349,
comma 2 cod. pen.;

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