Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52923 del 20/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52923 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASCARIELLO VINCENZO nato il 22/07/1940 a NAPOLI

avverso la sentenza del 10/04/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/10/2017

Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la
sentenza appellata, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di PASCARIELLO
Vincenzo per il reato di cui agli artt. 23, 25, 282 lett..f), 292, 296, 301, 341 d.P.R. 43/1973;

– – che la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che la valutazione richiesta al giudice a tal
fine possa risolversi nel solo riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali precisando,
tuttavia, che l’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a
rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo non richiede un’analitica esposizione dei
criteri di valutazione, dovendosi ritenere sufficiente l’esplicitazione, anche sintetica, delle
ragioni per le quali si ritiene l’effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata
colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (SS.UU n. 35738 del 27/05/2010,
Calibé, Rv. 247839. Conf. Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960 ; Sez. F, n.
35526 del 19/08/2013 De Silvo, Rv. 256713 );
– – che, nel caso di specie, la Corte di appello ha valorizzato opportunamente non soltanto i
precedenti penali ma anche le modalità dell’azione evidenziando la non trascurabile capacità
criminale dell’imputato, dando peraltro atto del fatto che la pena in concreto irrogata risultava
mitigata dalle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e si presentava
comunque adeguata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello
del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di
euro 2.000,00
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROM
camera di consiglio del 20/10/2017
Il gresidente
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21 O. ZPV

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— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
l’erronea interpretazione della legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
recidiva;

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