Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5292 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5292 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIPRIOTTI LUCA GIOVANNI N. IL 07/06/1965
avverso l’ordinanza n. 1538/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha
rigettato il reclamo proposto da Cipriotti Luca Giovanni, detenuto presso la Casa
di reclusione di San Gimignamo, avverso il decreto del 12 aprile 2012, con il
quale il Magistrato di sorveglianza di Siena aveva rigettato l’istanza dallo stesso
proposta, volta a ottenere la concessione di un permesso premio ex art. 30-ter

2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
il condannato, che, riservandosi di presentare altra documentazione per
giustificare il ritardo del suo rientro in occasione dell’ultimo permesso fruito, ha
contestato le ragioni del rigetto della sua richiesta.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’ordinanza impugnata ha dato conto, con argomentazioni corrette in
diritto ed esaustive in fatto, delle ragioni che non consentivano di accogliere la
richiesta di permesso premio, richiamando e condividendo le valutazioni e le
conclusioni del Magistrato di sorveglianza, valorizzando le circostanze fattuali
relative al ritardo ingiustificato del reclamante nel rientro in occasione della
frizione di precedente permesso premio, al suo stato di alterazione, rilevato in
detta occasione, e all’ammissione del medesimo nella imminenza di detto
episodio di “essersi fatto”, dimostrative dell’assunzione da parte sua di sostanze
stupefacenti, e rimarcando la necessità di orientare il futuro percorso premiale
verso strutture idonee alla riabilitazione da “un pervicace stato di dipendenza”.
I Giudici del merito hanno così ragionevolmente valutato non soddisfatti i
parametri – senso di responsabilità e correttezza del comportamento personale,
da un lato, e cessazione della pericolosità sociale, dall’altro – che rappresentano i
presupposti richiesti dall’art. 30-ter Ord. Pen.
A tali logici rilievi non si è correlato il ricorrente che, trascurando le ragioni
argomentate per illustrare il suo comportamento personale e il suo grado di
pericolosità sociale, oppone genericamente la sua valutazione degli elementi
fattuali e propone una non consentita rilettura nel merito della vicenda.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
2

Ord. Pen.

contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, in data 15 maggio 2013

ammende.

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