Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52914 del 20/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52914 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ASAN SABAN nato il 09/09/1980 a BABADAG( ROMANIA)
REGEP IASAR nato il 31/05/1993
AMET GEAMAL EMURAN nato il 18/05/1990
avverso la sentenza del 16/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 20/10/2017
Ritenuto:
—che la Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata,
con la quale era stata affermata la responsabilità penale di ASAN Saban, REGEP lasar e AMET Geamal
Emuran per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152\06;
—che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo materiale
probatorio acquisito agli atti processuali;
—che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi
fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo edittale rientra
nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta legittimamente esercitato anche
attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. IV n.41702,
26 ottobre 2004). Nella fattispecie, la Corte di appello, nel ritenere corretta la quantificazione operata dal
primo giudice, ha fatto riferimento alle ragioni che la giustificano;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA nella camera di consiglio del 20/10/2017
—che awerso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunciando il vizio di
motivazione in punto di quantificazione della pena;