Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52913 del 20/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 52913 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMA ANDREA ROSARIO nato il 27/07/1957 a OSTUNI

avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/10/2017

0-

Ritenuto:
– che la Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata,
con la quale era stata affermata la responsabilità penale di ROMA Andrea Rosario per i reati di cui agli artt.
10-bis e 10-ter d.lgs. 74\2000;

che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel
giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico
e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti
sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del
fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
che la Corte di appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali è pervenuta alla conferma della
decisione appellata anche con riferimento agli argomenti oggetto di censura ai quali si oppongono, in
ricorso, argomentazioni fondate su dati fattuali non suscettibili di apprezzamento in sede di legittimità;
che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13
giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in RO 11A, nella camera di consiglio del 20/10/2017

– che awerso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato
ed al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA