Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52912 del 20/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52912 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BODINI EUGENIO nato il 03/04/1946 a VILLA CARCINA

avverso la sentenza del 17/06/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/10/2017

Ritenuto:

– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo: 1)
violazione dell’art. 181, comma 1-quinquies d.lgs. 42\2004 dovendosi ritenere produttiva di
effetti estintivi del reato paesaggistico la demolizione intervenuta dopo la perdita di efficacia
dell’ordine di demolizione precedentemente impartito; 2) la mancanza di motivazione in ordine
alla omessa valutazione sull’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. 3) la non corretta
individuazione del tempo del commesso reato da parte della Corte di appello. In data
4/10/2017 ha presentato motivi nuovi;
– – che la Corte di appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte la
quale ha chiaramente specificato che la speciale causa estintiva, prevista dall’art. 181
quinquies D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, opera a condizione che l’autore dell’abuso si attivi
“spontaneamente” alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo
paesaggistico, anticipando l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio (Sez.
3, n. 37822 del 12/06/2013 – dep. 16/09/2013, Battistelli, Rv. 25651801) a nulla rilevando,
quindi la eventuale perdita di efficacia di un ordine demolitorio precedentemente emesso;
– – che va rilevato come il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, con il quale è stato
introdotto nel codice penale l’art. 131-bis sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del
18 marzo 2015 e sia entrato in vigore il successivo 2 aprile 2015. La giurisprudenza di questa
Corte ha precisato che, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto,
la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima
volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il
predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello (cfr.
Sez. 7, n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv. 26828101 ed altra prec. conf.).Nella fattispecie,
non risulta dagli atti, né lo si rileva in ricorso, che la questione sia stata prospettata nel
precedente giudizio di merito;
– – che la Corte di appello ha correttamente individuato la data del commesso reato,
distinguendola da quella dell’accertamento riportata nell’imputazione, dando atto in sentenza
che erano stati eseguiti alcuni sopralluoghi “nell’agosto 2011” sicché non era necessaria alcuna
ulteriore specificazione;
– – che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello
del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di
euro 2.000,00.
Ai sensi dell’art. 585, comma 4 cod. proc. pen L’inammisisbilità dell’impugnazione si estende
ai motivi nuovi.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.

– – che la Corte di appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata ha parzialmente
riformato, concedendo la non menzione della condanna, la sentenza appellata, con la quale era
stata affermata la responsabilità penale di BODINI Eugenio per il reato di cui agli artt. 44,
lett. C) d.P.R. 380\01 e 181 d.lgs. 42\2004;

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