Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52911 del 20/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52911 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GARAFFA GIUSEPPE nato il 15/05/1947 a PALERMO

avverso la sentenza del 27/05/2016 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/10/2017

Ritenuto:
– – che il Tribunale di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata ha affermato la
responsabilità penale di GARAFFA Giuseppe per il reato di cui agli artt. 14, 8, comma 2 d.lgs.
187\2000;

— che, quanto al secondo motivo di ricorso, le censure concernenti asserite carenze
argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione
dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando
la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente
apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti
sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa
ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che, quanto al terzo motivo di ricorso, la valutazione sulla sussistenza o meno della causa di
non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. si risolve in un giudizio di fatto che, se
adeguatamente motivato e privo di manifesta illogicità, non può essere censurato in sede di
legittimità. Sul punto, il giudice del merito ha adeguatamente motivato indicando le ragioni di
fatto che ostavano all’applicazione della disposizione codicistica e che detta motivazione, in
quanto priva di cedimenti logici o manifeste contraddizioni, non può essere sindacata in questa
sede;
– – che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello
del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di
euro 2.000,00
– – che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di
dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la
prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n.
28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463)

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 20/10/2017

– – che avverso detta sentenza ha proposto appello l’imputato, convertito in ricorso per
cassazione, deducendo l’intervenuta prescrizione del reato, l’insussistenza dell’elemento
oggettivo del reato e lamentando la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ;

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