Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52910 del 20/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52910 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATRANGA VITO nato il 25/07/1955 a PIANA DEGLI ALBANESI

avverso la sentenza del 18/10/2016 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/10/2017

Ritenuto:
– – che il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza in epigrafe indicata ha affermato la
responsabilità penale di MATRANGA Vito per il reato di cui all’art.. 91, comma 1 lett. A)
d.lgs. 81\2008

– – che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema il riconoscimento di circostanze
attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio
deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello
stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. La concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di
positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di
elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il
diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. III n. 19639, 24
maggio 2012; Sez. I n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. VI n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. VI
n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. I n. 4200, 7 maggio 1985). Inoltre, riguardo all’onere
motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti
gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo
fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque rilevanti ai fini del
diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. H n. 3609, 1 febbraio 2011; Sez. VI n. 34364, 23
settembre 2010) con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non
contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità neppure quando difetti
uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a
favore dell’imputato (Sez. VI n. 42688, 14 novembre 2008; Sez. VI n. 7707, 4 dicembre
2003).
– – che nella fattispecie in esame, il giudice di merito, nel corretto esercizio del potere
discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva all’assenza di
elementi positivi di giudizio;
– – che la particolare tenuità del fatto è stata pure motivatamente esclusa sulla base del
ritenuto spregio della sicurezza dei lavoratori;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile (poiché manifestamente
infondato) e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di
euro 2.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 20/10/2017
Il Co

re estensor

Il Presidente
,24–

– – che avverso detta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione,
l’imputato, denunciando violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento di
circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
pen.

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