Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5291 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5291 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCHESE ANTONINO N. IL 11/03/1957
avverso l’ordinanza n. 7538/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO
-,

1. Con ordinanza dell’8 giugno 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha
respinto il reclamo proposto da Marchese Antonino avverso il decreto del Ministro
della Giustizia del 2 novembre 2011, che aveva prorogato il regime detentivo

medesimo, detenuto in esecuzione del provvedimento di cumulo del 25 gennaio
2011 contenente otto condanne all’ergastolo e a pene temporanee.
Tale proroga era giustificata, ad avviso del Tribunale, da plurimi elementi,
emergenti dalle informative fornite dagli organi investigativi e giudiziari
competenti in materia di criminalità organizzata e dal contenuto delle sentenze di
condanna, in base ai quali era da ritenere che il reclamante era in grado di
conservare inalterata la sua rilevante posizione rivestita nell’ambito
dell’associazione criminale di appartenenza e che era fondato il pericolo del
mantenimento da parte dello stesso dei collegamenti con tale associazione al
venir meno dell’indicato regime.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il condannato detenuto che ne ha chiesto l’annullamento,
deducendo violazione di legge e, in particolare, erronea applicazione dell’art. 41bis Ord. Pen., in ordine ai presupposti legittimanti l’applicazione in proroga del
regime penitenziario differenziato, dovendo essere dimostrata la capacità di
mantenere i collegamenti con l’associazione criminale, e in ordine al vaglio degli
indici richiesti dalla indicata norma.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., sostituito dall’art. 2, legge 23

dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall’art.2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio
2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione
differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno
pari a due anni, quando “risulta che la capacità di mantenere collegamenti con
l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”.

differenziato, disposto ai sensi dell’art. 41-bis Ord. Pen., nei confronti del

2.1. L’ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2sexies del novellato art. 41 bis, a norma del quale il Procuratore Generale presso

la Corte d’appello, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni
della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da
intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre
che alla inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla

quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice
di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei
necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato
la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003,
Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008,
Ivanov, Rv. 239692).
2.2. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con
corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia,
alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento
del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali
ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e
fondatezza dell’applicazione, in proroga, della misura in oggetto.
Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato – con richiamo alle più
recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nella consorteria mafiosa
di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione alla persistente
capacità del medesimo di mantenere contatti con la stessa consorteria.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi
di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità
di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare,
si sottrae alle non fondate quanto generiche censure proposte dal ricorrente,
solo formalmente sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente
su profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
3

mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N.
P.Q.M.

eitsi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013

Il Presi ente

Il Consigliere estensore

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