Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52906 del 20/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 52906 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALLONE PIETRO nato il 10/07/1947 a BORGIA

avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/10/2017

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata ha riformato, riducendo la pena,
la sentenza appellata, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di VALLONE Pietro per il
reato di cui all’articolo 6, lettera d) Legge n. 210/2008;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo che l’attività posta
in essere non sarebbe stata sanzionabile perché occasionale;

— che, in particolare, come ricordato nella sentenza impugnata, con specifico riferimento alla disciplina
emergenziale questa Corte ha precisato che per l’integrazione del delitto previsto dall’art. 6, comma primo,
lett. d) del D.L. n. 172 del 2008 (conv. in I. 210 del 2008), applicabile per i territori in cui vige lo stato di
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti,
chiarendo, in motivazione, che il requisito della stabilità o continuatività della condotta non è contemplato
dalla norma emergenziale e ne contraddirebbe la “ratio”, rendendo più difficile la repressione del
comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio (Sez. 3, n. 45306 del
17/10/2013 – dep. 11/11/2013, Carlino, Rv. 25763101);
che, peraltro, la assoluta occasionalità della condotta risulta solo affermata dal ricorrente ed in aclun
modo accertata in fatto;
che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13
giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.

che la Corte di appello ha opportunamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte sul tema;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA