Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52902 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52902 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSSINI CARMELA nato il 02/08/1967 a BARI

avverso la sentenza del 05/02/2013 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:
4

– – che il Tribunale di Bari, con sentenza del 05/02/2013, ha dichiarato Rossini Carmela
colpevole del reato di cui all’art.5, lett. d), I. n. 283 del 1962;

– – che avverso detta sentenza ha proposto appello, poi trasmesso a questa Corte,
l’imputato, deducendo con un primo motivo la mancanza di prova circa l’alterazione o
nocività dell’olio impiegato nella preparazione degli alimenti giacché l’elemento valorizzato

fosse stato usato sino a poco prima era in contrasto con la temperatura ambientale
oscillante tra 15 e 20 gradi e, con un secondo motivo, la mancata motivazione circa
determinazione della pena, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e
mancata sospensione condizionale della pena;

– – che l’appello deve essere anzitutto convertito in ricorso per cassazione ex art. 568,
comma 5, cod. proc. pen., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata;

– – che infatti, secondo quanto affermato da Sez. U., n. 45371 del 30/10/2001, dep.
20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221, allorché un provvedimento giurisdizionale sia
impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente
prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, come accaduto del resto nella specie, a
norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del
provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di
sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non
necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente;

– – che, ciò posto,il primo motivo è inammissibile risolvendosi in una diversa lettura di un dato
fattuale (utilizzo della friggitrice) non illogicamente ritenuto conseguente alla temperatura dello
strumento pari a 18 gradi;

– – che il secondo motivo è inammissibile avendo la sentenza irrogato pena attestata in
prossimità del minimo e quanto ad attenuanti e sospensione condizionale della pena non
risultando le stesse essere state richieste in sede di conclusioni;

— che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

in sentenza (ovvero la temperatura della friggitrice pari a 18 gradi) onde ritenere che l’olio

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017
Il Consigl r estensore
Gast
dreazza

Il Presidente
Al o Cavat

L.

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