Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 529 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 529 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MESSINA AGATA nato il 06/01/1942 a AGIRA

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato
la sentenza del 5/5/2015 del Tribunale di Catania, con cui Agata Messina era stata
condannata, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei e giorni venti di
reclusione ed euro 500,00 di multa, ed era stata disposta la demolizione delle opere
abusive, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 e
349, comma 2, cod. pen.

lamentando la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione, nella quale era stato
omesso di considerare che la ricorrente aveva agito sulla base e in forza di un atto
positivo della pubblica amministrazione (il nulla osta prot. 9386 del 7/2/2012), dunque
nella convinzione sorretta da buona fede di non eludere alcuna prescrizione di legge, con
la conseguente insussistenza dell’elemento psicologico delle contravvenzioni ascrittegli;
quanto al reato di violazione di sigilli ha lamentato l’omessa considerazione delle difese
svolte con l’atto d’appello.
Ulteriore vizio della motivazione ha prospettato in relazione alla determinazione
della pena, non essendo stato adeguatamente giustificato lo scostamento dal minimo
edittale da parte dei giudici di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure generiche, prive di adeguato confronto
critico con la motivazione della sentenza impugnata, di cui non sono stati considerati tutti
i passaggi argomentativi, è manifestamente infondato.
La ricorrente, infatti, pur denunciando la contraddittorietà e l’insufficienza della
motivazione riguardo all’elemento soggettivo delle contravvenzioni addebitatele, ha del
tutto omesso di considerare quanto esposto nella motivazione della sentenza impugnata
a proposito della irrilevanza del nulla osta rilasciato alla Messina, che riguarda opere
diverse da quelle oggetto della contestazione, con la conseguente impossibilità di
equivoci circa la illiceità di queste ultime e la corretta esclusione di uno stato di buona
fede della ricorrente.
La doglianza in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione al reato di
violazione di sigilli di cui al capo c), peraltro anch’essa formulata in modo generico,
consistendo nella sola affermazione dell’omesso esame dei relativi motivi d’appello, senza
alcuna altra specificazione, è, comunque, manifestamente infondata, avendo la Corte
d’appello evidenziato in proposito come alla imputata fosse stata consegnata copia del
verbale di sequestro contenente la sua nomina a custode e l’indicazione dei doveri
conseguenti, da cui è stata tratta in modo logico la piena consapevolezza da parte della
ricorrente della veste attribuitagli.

1

Avverso tale sentenza la Messina ha proposto ricorso per cassazione,

Anche la censura relativa alla determinazione della pena è manifestamente
infondata.
Attraverso tale doglianza la ricorrente ha censurato, in realtà, una valutazione di
merito compiuta dal giudice dell’impugnazione, che, nel sottolineare le modalità della
condotta, descritte in altra parte della motivazione, ha dato conto in maniera sufficiente
degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen. per addivenire
alla determinazione della pena: tale valutazione non è sindacabile sul piano del merito

determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione
complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché
l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi
compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello,
quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi
di ritenerla adeguata o non eccessiva, (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 Rv 181825).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza di tutte le censure cui è stato affidato.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al agamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa del e ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017
Il Consigliere estensore

I Préjte

nel giudizio di legittimità, ed è stata adeguatamente motivata, in quanto la

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