Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52897 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52897 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAVERNA ANTONIO nato il 20/06/1954 a NAPOLI

avverso la sentenza del 05/06/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 05/06/2015, ha confermato la sentenza
del Tribunale di Noia di condanna di Taverna Antonio per i reati di cui agli artt. 171 ter
comma 1 lett. d) della I. n. 633 del 1941 e 648 cod. pen. in relazione alla ricezione e
detenzione di 93 cd musicali e 69 dvd;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo con un unico
motivo violazione di legge quanto alla ritenuta compatibilità tra dolo eventuale e ricettazione

passato da ictus cerebrale;
– – che il motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che la sentenza ha in realtà
motivato sul fatto che l’elevato numero di supporti e la artefatta modalità di confezionamento
degli stessi, corredati da copertine contraffatte e da mancanza del contrassegno Siae, non
potevano lasciare dubbi circa la provenienza delittuosa degli stessi, in tal modo ritenendo
sussistente un dolo diretto rispetto al quale, poi, la dedotta sofferta patologia sofferta in
passato dall’imputato risulta del tutto generica;
– – che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

e comunque quanto alla ritenuta sussistenza del dolo pur a fronte di soggetto gravato in

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