Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52895 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52895 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAMONDETTI AMATO LORENZO nato il 09/10/1945 a TORINO

avverso la sentenza del 12/10/2016 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

< Ritenuto : - -che Ramondetti Amato Lorenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Genova in data 12/10/2016 che ha disposto nei suoi confronti l'applicazione della pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000; - -che con un unico motivo lamenta la mancanza di motivazione della sentenza in ordine all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.; - - che infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. (tra le altre, Sez.5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359); - - che nella specie inoltre il giudice ha verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo dunque ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv. 252085); -- che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 2.000,00; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017 - - che il ricorso è inammissibile;

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