Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52894 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52894 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MACERA STEFANO nato il 26/12/1984 a ATRI

avverso la sentenza del 14/01/2015 del TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:
4

– – che il Tribunale di Teramo, con sentenza del 14/01/2015, ha dichiarato Macera Stefano
colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006 per avere
depositato in modo incontrollato rifiuti liquidi speciali non pericolosi costituiti da acque di
vegetazione provenienti da impianto di molitura delle olive;
– – che avverso detta sentenza ha proposto appello, poi trasmesso a questa Corte,
l’imputato, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 354, comma 2, 357,
366 e 114 disp. att. cod. proc. pen. stante l’utilizzabilità dell’accertamento espletato dalla

comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle analisi dell’Arta in
quanto compiute dopo la scadenza del termine semestrale per il compimento delle indagini
e, infine, con un terzo motivo, la intervenuta prescrizione del reato;
– – che, ciò posto,i1 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato giacché l’accertamento
in oggetto, il cui esito è stato comunque riferito anche dai testi del P.M. come si evince dalla
sentenza, ha certamente costituito un accertamento di natura urgente su cose o situazioni
suscettibili per loro natura di subire modificazioni o di scomparire in tempi brevi che, come più
volte affermato da questa Corte, è atto irripetibile ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett. b) cod.
proc. pen., e che non è soggetto ad alcuna limitazione processuale circa i termini per la sua
acquisizione (Sez. 3, n. 36965 del 12/07/2007, dep. 08/10/2007, Di Luzio, Rv. 237393);
— che, quanto al secondo motivo, la natura di acque di vegetazione dei reflui risulta dalla
sentenza quale fatto oggettivo constatato e riferito dal sovrintendente Bossi senza che, quindi,
l’analisi sul punto possa avere rappresentato un indispensabile elemento di prova;
– – che la inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della prescrizione invocata con il
terzo motivo in quanto maturata in data 19/03/2016 e, dunque, successivamente alla sentenza
impugnata;
– – che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, “n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

Guardia Forestale invece inutilizzabile e, con un secondo motivo, la violazione dell’art. 407

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