Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52892 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52892 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINOPOLI ACHILLE nato il 14/09/1965 a NAPOLI

avverso la sentenza del 12/10/2010 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:

— che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 12/10/2010, ha dichiarato
Minopoli Achille colpevole del reato di cui all’art. 30, lett. e), della I. n. 157 del 1992 in
relazione alla cattura di cardellini, non suscettibili di caccia;
– – che avverso detta sentenza ha proposto appello, poi trasmesso a questa Corte,
l’imputato, deducendo con un primo motivo l’assenza di prova del fatto e con un secondo
motivo l’irrogazione della pena nei minimi e la sospensione condizionale della stessa ;

comma 5, cod. proc. pen., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata;
– – che infatti, secondo quanto affermato da

Sez. U., n. 45371 del 30/10/2001, dep.

20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221, allorché un provvedimento giurisdizionale sia
impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente
prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, come accaduto del resto nella specie, a
norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del
provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di
sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non
necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente;
– – che, ciò posto, va preliminarmente preso atto che il Difensore firmatario del gravame,
ovvero l’Avv. Vincenzo Domenico Ferraro non risulta tra i difensori iscritti nell’albo speciale
della Corte di cassazione;
– – che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 613 cod. proc. pen. e, a norma
dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa
sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue
l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

– – che l’appello deve essere anzitutto convertito in ricorso per cassazione ex art. 568,

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