Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52891 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52891 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VICINANZA ALFONSO nato il 29/06/1980 a NAPOLI

avverso la sentenza del 25/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:

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– – che la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 04/042016, ha confermato la sentenza
di condanna di Vicinanza Alfonso per il reato di cui all’art. 349 cod. pen. in relazione alla
violazione di sigilli quale custode mediante esecuzione di lavori abusivi successivamente
all’apposizione del sequestro;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo con un unico
motivo mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione

ascritte, il giudizio prognostico negativo ed essendo trascorsi quattro anni tra giudizio di
primo grado e di appello senza commissione di ulteriori fatti;
– – che il motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che la sentenza ha logicamente
fondato il giudizio negativo ostativo al beneficio richiesto sulla reiterazione delle condotte di
reato, a nulla rilevando, in termini di giudizio prognostico, l’intervenuta declaratoria di
estinzione per prescrizione dei reati contravvenzionali di natura edilizia già contestati, accertati
dal Tribunale con valutazione confermata in appello, e a nulla, ancora, rilevando l’intervenuta
revoca dell’ordine di demolizione delle opere a tale declaratoria di estinzione conseguente;
– – che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017
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condizionale della pena essendo venuto meno, in forza dell’assoluzione dalle contravvenzioni

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