Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5289 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5289 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACOLINO FRANCESCO N. IL 29/03/1961
avverso l’ordinanza n. 385/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 giugno 2012 la Corte d’appello di Milano, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Iacolino
Francesco, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati
giudicati con le sentenze indicate nella richiesta, avuto riguardo alla mancanza di
elementi probativi della riconducibilità delle condotte tenute dall’istante a un

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha dedotto l’errata applicazione dell’art. 671 cod. proc.
pen. e il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza della unitaria
programmazione dei reati commessi, finalizzati al conseguimento indebito e
illecito dell’aggiudicazione di due gare d’appalto.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La nozione di continuazione, delineata nell’art. 81, comma 2, cod. pen.,
richiede che i fatti siano riferibili a un “medesimo”, dunque originario, disegno
criminoso.
Detta unicità di disegno, necessaria per il riconoscimento della continuazione
in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale
tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita
che implica la reiterazione di determinate condotte criminose. Occorre, invece,
che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una
pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine
progettati e organizzati, purché siano almeno in linea generale previsti in
funzione di “adattamento” alle eventualità del caso, come mezzo al
conseguimento di un unico fine, prefissato e sufficientemente specifico.
1.2. Nella specie, il Giudice dell’esecuzione, che ha preso in considerazione i
reati, cui il ricorrente ha riferito la sua richiesta di unificazione, e i dati di fatto
pertinenti, ha evidenziato la insussistenza di alcun elemento che potesse far
presumere la dedotta sussistenza di un programma criminoso unitario tra i reati,

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originario e unitario disegno criminoso.

rivelatori soltanto di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla
sistematica e contingente consumazione di illeciti.
Le linee argomentative dell’ordinanza, congrue sul piano logico e corrette in
diritto, resistono alle censure formulate dal ricorrente, che si risolvono nella
generica prospettazione, in chiave di contrapposizione argomentativa, della
sussistenza delle condizioni, fondata sulla sola identità della imputazione nei due
procedimenti, per il riconoscimento della unicità del disegno criminoso.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna

contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presi ente

del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il

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