Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52887 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52887 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SKULTECKI DI TUROW TIZIANA nato il 01/07/1957 a GENOVA

avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:

— che la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 24/11/2016, ha confermato la
7)294 N 4

sentenza di condanna del Tribunale di Genova di Skultecki di Turow/per il reato di cui
all’art.2 del d. Igs. n. 74 del 2000;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputata, deducendo con un unico
motivo omessa motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dei presupposti di
integrazione del reato con particolare riferimento alla inesistenza delle prestazioni fatturate;

valutazione, operata dai giudici, del compendio probatorio ed esposta nella motivazione della
sentenza, sul punto logica ed esaustiva, che ha fatto riferimento agli elementi analiticamente
indicati della assenza di dichiarazione del soggetto che ha emesso le fatture, della mancanza di
prova di utilizzo della somma relativa, della sproporzione tra importo erogato e attività
pubblicitaria fornita, della differenza di somma versata rispetto ad altri soggetti che avevano
ricevuto analoga prestazione, e della mancanza di prova di integrale pagamento delle fatture;
– – che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

– – che il ricorso in realtà consiste nella non consentita, in questa sede, confutazione della

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