Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52886 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52886 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IORIO MARIA CARMINA nato il 03/01/1954 a PIETRADEFUSI

avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 21/04/2016, ha confermato la sentenza di
condanna del Tribunale di Foggia in data 08/04/2014 di Iorio Maria Carmina per il reato di
cui all’art.44, comma 1 lett. b, del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla realizzazione di
manufatto in assenza di permesso di costruire;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputata, deducendo con un primo
motivo violazione di legge (artt. 22, 23 e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001) quanto alla

realizzate e in particolare dei pannelli, amovibili, inseriti nel pergolato già esistente, non
necessitanti di permesso a costruire;
– – che con un secondo motivo ha lamentato il vizio motivazionale circa la necessità di
permesso a costruire per basamento in muratura in realtà già assoggettato a regolare d.i.a.;
– – che con un terzo motivo ha lamentato che, in ogni caso, anche a non tenere conto dei
precedenti rilievi, si sarebbe al più in presenza di una parziale difformità delle opere
penalmente non sanzionate con derubricazione, al più nell’ipotesi ex art. 44 lett. a) del d.P.R.
cit.;
– -che il ricorso in realtà consiste nella non consentita rilettura degli elementi fattuali posti dalle
sentenza di merito a base dell’affermazione di responsabilità in relazione in particolare, quanto
al primo motivo di ricorso, alla motivata sussistenza di un’opera (segnatamente chiusura di
una tettoia in legno mediante installazione di pannelli in legno lamellare e vetri e al suo interno
una struttura in muratura) complessivamente connotata da stabilità neppure smentita a ben
vedere dalla ricorrente posto che il carattere stagionale addotto con il primo motivo non
equivale a transitorietà dell’opera (da ultimo, Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, dep.
01/09/2016, Arrigoni ed altro, Rv. 267759);
– – che nessun rilevo appare, quanto agli altri motivi, avere l’affermato pregresso rilascio di
d.i.a. attesa la necessità, logicamente motivata dalla sentenza impugnata, di permesso di
costruire;
— che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
I

mancata considerazione della natura precaria, strumentale e transitoria delle opere

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

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