Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52885 del 14/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52885 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARTINO FRANCESCO nato il 12/08/1941 a CIRO’
avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
Data Udienza: 14/09/2017
Ritenuto:
– – che la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 11/10/2016, ha confermato la
sentenza di condanna del Tribunale di Crotone di Martino Francesco per i reati di cui agli
artt. 639 bis, 334 e 335 cod. pen. in relazione all’art. 349, comma 2, cod. pen. in relazione
ad una struttura in muratura;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo con un primo
motivo omessa motivazione quanto alla mancata ravvisabilità dei presupposti fondanti
– – che con un secondo motivo ha dedotto inosservanza dell’art. 649 cod. proc. pen.
– – che con un terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 131
bis cod. pen. stante la
sussistenza dei presupposti per ritenere la particolare tenuità del fatto anche a fronte di già
intervenuta sentenza di assoluzione della Corte d’appello;
– – che con un quarto motivo ha dedotto carenza di motivazione con riguardo al dedotto motivo
circa l’insussistenza del nesso di causalità e della motivazione apparente diffondendosi sul
significato in generale di quest’ultima;
— che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che la sentenza ha
motivato sulla diversità di immobili riguardanti le due sentenze (quella impugnata e quella
richiamata dal ricorrente);
– – che il secondo motivo, formulato senza alcun riferimento alla fattispecie e al contenuto del
provvedimento impugnato, è del tutto generico;
– – che il terzo motivo, oltre che del tutto generico, è manifestamente infondato stante la
corretta motivazione della sentenza impugnata in ordine alla non ravvisabilità della ipotesi di
particolare tenuità in caso di più reati, come quelli nella specie commessi, e in caso di non
occasionalità della condotta, nella specie correttamente desunta da condanne per fatti analoghi
precedenti;
– – che il quarto motivo è del tutto generico perché avulso dalla fattispecie e incentrato sul
richiamo a soli orientamenti giurisprudenziali;
– – che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;
P. Q. M.
I
l’asserita identità del fatto rispetto ad altra e precedente sentenza di condanna;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017