Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52884 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52884 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
CIANI CLAUDIO nato il 28/12/1962 a UDINE
GRATTONI LAURA nato il 06/08/1963 a UDINE

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 22/09/2016, ha dichiarato
inammissibile, per tardività dell’impugnazione, l’appello presentato avverso la sentenza del
Tribunale di Udine in data 18/07/2014 di condanna di Ciani Claudio e Grattoni Laura per i
reati rispettivamente di cui agli artt. 2 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000;
– – che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, deducendo con un primo
motivo violazione di legge per mancata motivazione rafforzata necessaria in caso di

— che, con un secondo motivo, hanno dedotto violazione di legge per contraddittorietà della
motivazione in relazione alla delibazione del materiale probatorio acquisito in primo grado e
per travisamento delle risultanze dibattimentali;
– – che, con un terzo motivo, hanno dedotto violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione
all’individuazione dell’imputato nell’ambito della compagine societaria non coincidente con le
emergenze dibattimentali avendo egli avuto un ruolo subordinato e di mero collaboratore
commerciale;
– – che i ricorsi sono inammissibile giacché nessuna censura viene formulata rispetto al
contenuto motivazionale del provvedimento impugnato, fondato sulla tardività dell’appello
proposto, venendo invece sollevate solo doglianze relative al merito della sentenza di
condanna di primo grado (il primo motivo tra l’altro essendo del tutto inconferente rispetto ad
una sentenza doppia conforme condannatoria);
– – che pertanto il ricorso è del tutto generico e va dichiarato inammissibile e, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere
che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado;

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