Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52883 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52883 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALTAMURA PANTALEO nato il 24/04/1962 a MOLFETTA

avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Bari, con sentenza de1 ,21/11/2016, ha confermato la sentenza
del Tribunale di Trani di condanna di Altamura Pantaleo per il reato di cui all’art. 44, comma
1 lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione all’esecuzione di lavori edilizi in assenza di
permesso di costruire;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo con un primo
motivo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto

realizzate dal Comune di Molfetta, con il contenuto dalla comunicazione della notizia di reato
e, con un secondo motivo, la mancanza di motivazione in relazione alle assunte difformità
delle opere assentite rispetto a quelle effettivamente realizzate non avendo la sentenza
argomentato sul punto;
– – che il primo motivo di ricorso è inammissibile venendo fatto riferimento, per sostenere la
insufficienza della motivazione, ad atti non valorizzabili quale la comunicazione della notizia di
reato non inclusa, salvo la ricorrenza di ipotesi non citate neppure dal ricorrente, nel fascicolo
per il dibattimento;
– – che il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la sentenza motiva sul punto
essenziale della contestazione, rappresentato dalla assoluta assenza di permesso a costruire
essendo dunque non determinante l’aspetto, non menzionato neppure in imputazione, della
difformità delle opere;
– – che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

contrastante, quanto alla ritenuta esclusione della preesistenza di quattro travi in cemento

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