Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52882 del 14/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52882 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA PIETRO nato il 21/06/1961 a TREVI
avverso la sentenza del 20/12/2016 del TRIBUNALE di SPOLETO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
Data Udienza: 14/09/2017
Ritenuto:
– – che il Tribunale di Spoleto, con sentenza del 20/12/2016, ha dichiarato Pietro Bevilacqua
colpevole del reato di cui all’art. 5, lett. b), della I.n. 283 del 1962 per la detenzione di
alimenti in cattivo di stato di conservazione;
– – che avverso detta sentenza ha proposto appello, poi trasmesso a questa Corte,
l’imputato, deducendo con un primo motivo che, sostanzialmente, la cucina nella quale
vennero rinvenuti gli alimenti era stata abbandonata e dunque non più in attività sicché si
intervenuta prescrizione del reato;
– – che l’appello deve essere anzitutto convertito in ricorso per cassazione ex art. 568,
comma 5, cod. proc. pen., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata;
– – che infatti, secondo quanto affermato da Sez. Un., n. 45371 del 30/10/2001, dep.
20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221, allorché un provvedimento giurisdizionale sia
impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente
prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, come accaduto del resto nella specie, a
norma dell’art. 568, comma 5, c.p.p., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento,
nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto
impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente
previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente;
– – che, ciò posto,i1 primo motivo di ricorso è inammissibile essendo articolato su motivi fattuali
non deducibili dinanzi a questa Corte e a fronte, per di più, di motivazione della sentenza
impugnata esaustiva e logica e, dunque, insindacabile ;
– – che l’inammissibilità del motivo in merito impedisce di prendere in considerazione la
prescrizione maturata in data 20/01/2017 e, dunque, successivamente alla sentenza
impugnata;
– – che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 s tembre 2017
trattava di alimenti destinati al consumo provato dello scrivente e con un secondo motivo la