Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52881 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52881 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN nato il 16/05/1973

avverso l’ordinanza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Cagliari, con ordinanza

del 25/01/2017, ha dichiarato

inammissibile l’istanza di ricusazione del giudice dell’opposizione all’archiviazione presentata
da Antonov Roman;
– – che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Antonov deducendo l’erroneità del
provvedimento impugnato per ragioni non meglio specificate;
– – che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi, oltre che non comprensibili, non

rispetto dei requisiti di forma necessari per presentare ricusazione;
– – che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

riferibili alle ragioni che hanno determinato l’inammissibilità dell’istanza, ovvero il mancato

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