Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5288 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5288 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRISTELLO CARMELO N. IL 29/09/1972
avverso l’ordinanza n. 466/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 giugno 2012 la Corte d’appello di Milano, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta
da Cristello Carmelo, volta all’applicazione della detrazione di un terzo alla pena

rilevando che detta sentenza era divenuta irrevocabile il 20 ottobre 2011 in
conseguenza della declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per
cassazione, e che nel relativo giudizio, in ogni caso, non era stata proposta la
richiesta di ammissione al rito premiale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione di impugnazione
personalmente Cristello Carmelo, che ha dedotto di avere chiesto la detrazione di
un terzo della pena per motivi diversi da quelli indicati dalla Corte d’appello e ha
rappresentato di non avere chiesto il rito abbreviato, essendo sua intenzione far
cadere le “accuse più gravi”, e che effettivamente, all’esito del giudizio di primo
grado, è stato condannato per il reato di cui all’art. 74, comma 2 (con esclusione
dei commi 1 e 3), d.P.R. n. 309 del 1990, che, ove contestato inizialmente, gli
avrebbe consentito di scegliere il rito abbreviato.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Giudice dell’esecuzione ha osservato, a ragione della pronuncia di
inammissibilità, che la sentenza di condanna del ricorrente, all’esito del giudizio
ordinario e non abbreviato, è divenuta irrevocabile.
Correttamente, dunque, è stata dichiarata inammissibile la domanda in forza
del principio della intangibilità del giudicato conseguente alla definitività della
sentenza di condanna.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

2

inflitta dalla stessa Corte con la sentenza di condanna del 20 gennaio 2011,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N. Ct239 1. 1(,
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013

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