Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52879 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52879 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FADDA RAIMONDO PIETRO nato il 16/08/1962 a SABAUDIA

avverso la sentenza del 16/03/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 16/03/2016, ha confermato la sentenza
di condanna di Fadda Raimondo Pietro per il reato di cui all’art. 349 cod. pen. in relazione
alla violazione dei sigilli riguardanti plurime opere edilizie in assenza di permesso di
costruire e sottoposte a sequestro;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo con un primo
motivo violazione di legge per non avere avuto la possibilità di essere difeso nel giudizio di

condotta contestata;
– – che con un secondo motivo ha dedotto vizio motivazionale in relazione alla prova della
predetta attribuibilità della condotta;
– – che il primo motivo è manifestamente infondato oltre che generico (non deducendosi per
quale, non consentita, ragione, sarebbe stata negata all’imputato la possibilità di farsi
difendere da difensore di fiducia) posto che , presente in primo grado, come da relativi verbali
di udienza in atti, il difensore di ufficio, nessuna doglianza circa la illegittima mancata
partecipazione del difensore di fiducia risulta sollevata;
— che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che dalla sentenza
impugnata risulta che l’imputato, presente sul posto al momento del sequestro, era occupante
abusivo dell’area in parola di proprietà della costituita parte civile;
— che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

primo grado dal difensore di fiducia in relazione alla circostanza della attribuibilità della

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