Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52878 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52878 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CABRAS MICHELE nato il 29/10/1976 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 18/04/2016 del TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:

— che il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 18/04/2016, ha dichiarato Cabras Michele
colpevole del reato di cui all’art. 134, comma 1, del d. Igs. n. 81 del 2008 per non avere
esibito, a richiesta degli organi di vigilanza, copia del libretto di ponteggio e copia del Pimus
(piano montaggio, uso e smontaggio) relativo a cantiere sito in Cagliari;
– – che avverso detta sentenza ha proposto appello, poi trasmesso a questa Corte,
l’imputato, deducendo con un unico motivo che, effettivamente omessa l’esibizione del

stessi vennero esibiti, in tal modo sanandosi l’originaria violazione;
– – che l’appello deve essere anzitutto convertito in ricorso per cassazione ex art. 568,
comma 5, c.p.p., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata;
– – che infatti, secondo quanto affermato da Sez. Un., n. 45371 del 30/10/2001, dep.
20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221, allorché un provvedimento giurisdizionale sia
impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente
prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, come accaduto del resto nella specie, a
norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del
provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di
sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non
necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente;
– – che, ciò posto,i1 ricorso è manifestamente infondato avendo la sentenza sottolineato che,
impartita la prescrizione di mantenere la documentazione, al secondo accesso, pur esibita la
stessa, non era però stato dimostrato, come necessario, il pagamento della sanzione irrogata;
— che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017
Il Consiqktejestensore
Gastré Ahdreazz

Il Presidente
avadomm,_,
A

libretto del ponteggio e il Pimus ad un primo accesso, ad un secondo accesso, tuttavia, gli

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