Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52876 del 14/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 52876 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PODDA MARIA RITA nato il 02/02/1966 a DECIMOPUTZU

avverso la sentenza del 05/07/2016 del TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:

– – che il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 05/07/2016, ha dichiarato Podda Maria Rita
colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006;
– – che avverso detta sentenza ha proposto appello, poi trasmesso a questa Corte,
l’imputato, deducendo con un primo motivo che il fatto non costituisce reato, con un
secondo che l’imputata non lo ha commesso e con un terzo la intervenuta prescrizione;
– – che l’appello deve essere anzitutto convertito in ricorso per cassazione ex art. 568,

– – che infatti, secondo quanto affermato da Sez. Un., n. 45371 del 30/10/2001, dep.
20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221, allorché un provvedimento giurisdizionale sia
impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente
prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, come accaduto del resto nella specie, a
norma dell’art. 568, comma 5, c.p.p., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento,
nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto
impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente
previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente;
– – che, ciò posto, va preliminarmente preso atto che il Difensore firmatario del gravame,
ovvero l’Avv. Giovanni Antonio Lampis, non risulta tra i difensori iscritti nell’albo speciale della
Corte di cassazione;
– – che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 613 cod. proc. pen. e, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere
che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

comma 5, c.p.p., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA