Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52874 del 12/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 52874 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DI FRESCO PAOLO nato il 18/06/1986 a PALERMO
DI PASQUALE PIETRO nato il 09/02/1977 a PALERMO

avverso la sentenza del 22/11/2016 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 12/07/2017

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., fu applicata
a DI FRESCO PAOLO e DI PASQUALE PIETRO per il reato loro contestato la pena concordata
con la pubblica accusa;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto si dà espressamente atto,

previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi compresa
quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen.; il che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare
le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora
facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del
medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre, Sez. 1, n.
4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv.
252085);
– che, in relazione alla contestazione da parte del ricorrente DI PASQUALE della corretta
qualificazione della condotta ascritta nella fattispecie di cui agli artt. 56 – 624 bis cod. pen.,
deve rilevarsi che a questa Corte non è consentita una ricostruzione dei fatti diversa da quella
ritenuta dai giudici di merito;
– che, quindi, sulla base delle generiche deduzioni difensive, non è possibile vagliare la
correttezza della qualificazione giuridica degli stessi fatti alla stregua dei principi di recente
affermati dalla Sezioni Unite, secondo le quali, ai fini della configurabilità del reato previsto
dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei
quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico
né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività
lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 27007601);
– che, con riferimento alla congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte che abbia
prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non
può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo
del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di
rendere conto dei punti non controversi della decisione; è infatti sufficiente che il giudice dia
conto di aver sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento formulata
concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e
soggettive del fatto-reato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209),
indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che/
assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle p /
(Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582);
2

nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative,

- che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod.
proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,
anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in
euro duemila;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.

Il consigliere e te sore

Il presidente

Così deciso KRoma, il 12 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA