Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52871 del 12/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 52871 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BODINO LUCIANO nato il 06/06/1977 a GENOVA

avverso la sentenza del 12/12/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 12/07/2017

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., fu applicata a Luciano BODINO per il reato contestato la pena concordata
con la pubblica accusa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato;
– che con dichiarazione del 20 febbraio 2017 l’imputato ha rinunciato al ricorso;

che il ricorso va dichiarato inammissibile per rinuncia, poiché questa

rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime
in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della
inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013,
Serrano Caceres, Rv. 255671);
– che nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità,
in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta
personalmente da parte dell’imputato, con specifica indicazione della data della
sentenza impugnata. Ne consegue che si impone la declaratoria di
inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc.
pen., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanziope
L pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
tio0
rr.021971r” in favore delle cassa delle
spese processuali e della somma di euro

ammende.
Così d iso in Roma, il 12 luglio 2017
Il con ‘igliere stensore

Il pre

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA