Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5287 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5287 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNETTI DOMENICO N. IL 27/11/1971
avverso l’ordinanza n. 53/2012 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 giugno 2012 il G.i.p. del Tribunale di Pescara, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Giannetti
Domenico, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati
giudicati con le sentenze specificate nella richiesta, avuto riguardo alla mancanza
di elementi probativi della riconducibilità delle condotte tenute dall’istante a un

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento per manifesta
illogicità della motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge
penale in relazione alla ritenuta insussistenza della unitaria programmazione dei
reati.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. La nozione di continuazione delineata nell’art. 81, comma 2, cod. pen.,
richiede che i fatti siano riferibili a un “medesimo”, dunque originario, disegno
criminoso.
Detta unicità di disegno, necessaria per il riconoscimento della continuazione
in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale
tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita
che implica la reiterazione di determinate condotte criminose. Occorre, invece,
che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una
pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine
progettati e organizzati, purché siano almeno in linea generale previsti in
funzione di “adattamento” alle eventualità del caso, come mezzo al
conseguimento di un unico fine, prefissato e sufficientemente specifico.
1.2. Nella specie, il Giudice dell’esecuzione, che ha preso in considerazione i
reati, cui il ricorrente ha riferito la sua richiesta di unificazione, e i dati di fatto
pertinenti, ha evidenziato la insussistenza di alcun elemento che potesse far
presumere la dedotta sussistenza di un programma criminoso unitario tra i reati
assolutamente indipendenti tra loro, rivelatori soltanto della personalità criminale
dell’agente e della sua proclività a commettere condotte criminose, e commessi
in un esteso arco temporale.
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originario e unitario disegno criminoso.

Le linee argomentative dell’ordinanza, congrue sul piano logico e corrette in
diritto, resistono alle censure formulate dal ricorrente, che si risolvono nella
generica prospettazione, in chiave di contrapposizione argomentativa limitata peraltro – in via esemplificativa a due dei reati oggetto della richiesta, della
sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della unicità del disegno
criminoso.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che si stima equo
determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Pres\dente

procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di

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