Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52868 del 12/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52868 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALO FRANCESCO nato il 07/08/1989 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 30/11/2016 del TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 12/07/2017

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., fu applicata a Francesco CALO’ per il reato contestato la pena concordata
con la pubblica accusa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto
personalmente e spedito per posta;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– che, in tema di ricorso per cassazione, la mancata autenticazione, ad opera del

personalmente dalla parte e spedito tramite servizio postale, ne determina
l’inammissibilità (Sez. F, n. 36277 del 30/08/2016, Bianchi, Rv. 26794301);

che comunque il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà

espressamente atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle
condizioni tutte, positive e negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per
l’applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza
dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129
cod. proc. pen.; il che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare
le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella
impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici
elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di
gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni
fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre, Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv.
252085);
– che con riferimento alla congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte
che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato
trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto
da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto
ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti
non controversi della decisione; è infatti sufficiente che il giudice dia conto di
aver sottoposto ad un giudizio valutativd la proposta di patteggiamento
formulata concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle
componenti oggettive e soggettive del fatto-reato (Sez. 3, n. 42910 del
29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209), indipendentemente dai singoli passaggi
interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale
espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n.
28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui

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difensore iscritto nell’apposito albo, della sottoscrizione del ricorso, proposto

all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila;
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore
della cassa delle ammende.
, il 12 luglio 2017

Il consiglier

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Il presidente
Gerardo

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Così deciso in

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