Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52863 del 12/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52863 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DU XUEQIU nato il 18/10/1972

avverso la sentenza del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 12/07/2017

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, emessa in sede di rinvio, DU XUEQIU era
condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego
del beneficio della sospensione condizionale della pena;

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché le doglianze difensive trovano
tutte una risposta non manifestamente illogica né contraddittoria nella
motivazione del provvedimento impugnato, laddove si evidenzia che, “può
formularsi una prognosi negativa circa il futuro comportamento dell’imputato,
avuto riguardo non solo alla precedente condanna ma anche al suo contegno nel
corso del processo, per il tentativo di ribaltare su altri soggetti le proprie
responsabilità, senza alcuno scrupolo per le conseguenze negative che a costoro
potevano derivare”;
– che va rimarcato che il giudizio sulla sospensione condizionale della pena è
rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il
sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla
legge e ai canoni della logica, come nel caso di specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila;

P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017
Il consi iere estensore

Il presi ente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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