Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52861 del 12/07/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52861 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SESTA FORTUNATA nato il 30/01/1987 a AVOLA
avverso la sentenza del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
Data Udienza: 12/07/2017
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza è stata confermata la condanna di Fortunata
SESTA per il reato di tentato furto aggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputata, denunziando
violazione di legge e vizi motivazionali sulla affermazione di responsabilità, sulla
determinazione della pena, nonché sul diniego della attenuante di cui all’art. 62
n. 4 cod. pen. e di quelle di cui all’art. 62 bis cod. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
limita a contestare la condanna e la determinazione della pena, senza proporre
specifiche censure a singoli passaggi motivazionali della decisione;
– che la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed il giudizio sulla
pena sono stati congruamente motivati;
– che non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia
motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai
principi , enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario,
a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece
sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel
discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore
della cassa delle ammende.
Così de so • Roma, il 12 luglio 2017
Il con igliere
stensore
Il
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché la ricorrente si