Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52860 del 12/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52860 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ANGELO FILIPPO nato il 05/07/1989 a PALERMO

avverso la sentenza del 23/09/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 12/07/2017

RITENUTO IN FATTO
– che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la responsabilità
penale di Filippo D’ANGELO per il reato di tentato furto aggravato;
– che avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione denunziando
violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
generiche;

– che il ricorso è inammissibile;
– che congrua e logica deve ritenersi la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Si
tratta di valutazioni di merito, che se esaustivamente e logicamente motivate sono sottratte al
controllo di legittimità. Si deve, peraltro, in proposito ricordare che, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del
19/03/2014, Lule, Rv. 259899; conformi: n. 459 del 1982 Rv. 151649; n. 10238 del 1988, Rv.
179476; n. 6200 del 1992, Rv. 191140; n. 707 del 1998, Rv. 209443; n. 2285 del 2005, Rv.
230691; n. 34364 del 2010, Rv. 248244) e che, per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582
del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), non
vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme
alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen.;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod.
proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,
anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in
euro duemila;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso

a, il 12 luglio 2017

CONSIDERATO IN DIRITTO

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