Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5286 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5286 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 1773/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 07/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 febbraio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Bologna
ha rigettato il reclamo proposto da Attanasio Alessio avverso il decreto n. 20113748 del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, rilevando che il decreto
impugnato era fondato su circostanze di fatto ed era adeguatamente motivato e

nei limiti di legittimità segnati anche di recente dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo con la sentenza del 20 gennaio 2009 nella causa Zara c. Italia.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Attanasio Alessio, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza per mancanza di
motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc., assumendo che il
Tribunale non ha indicato le circostanze di fatto sulle quali il decreto impugnato si
era fondato e non ha risposto alle censure mosse con il reclamo, non esistendo
ragioni per limitare la sua corrispondenza con persone diverse dai familiari ed
essendo già sottoposta a censura tutta la corrispondenza in arrivo e in partenza.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché è del tutto generico.
Le deduzioni svolte sono, infatti, prive di correlazione con gli elementi
evidenziati e le ragioni argomentate dalla decisione impugnata come risposta alle
censure mosse con il reclamo.
Tale assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa, non
oggetto di specifica contestazione, impedisce di ritenere rispettati i requisiti di
forma e di contenuto minimo voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve
rivolgersi al provvedimento e indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che
sono alla base della censura al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di
individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

2

che le limitazioni al diritto del reclamante al rispetto della corrispondenza erano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N CI
P.Q.M.

t 32:03

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013

Il Pre idente

Il Consigliere estensore

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