Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52857 del 12/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52857 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPLAN IONUT IRINEL nato il 31/12/1987

avverso la sentenza del 16/09/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 12/07/2017

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza -per quanto di interesse in questa sede- è stata
confermata la condanna di CAPLAN IONUT IRINEL per reati di furto aggravato;

che

avverso

detta

sentenza

ha

proposto

ricorso

l’imputato,

denunziando violazione di legge e vizi motivazionali;

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a contestare la condanna, non confrontandosi specificamente con le
argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata;
– che la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della
cassa delle ammende.
Roma, il 12 luglio 2017

CONSIDERATO IN DIRITTO

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