Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52854 del 12/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52854 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANEBARCO FABRIZIO nato il 10/01/1980 a ROMA

avverso la sentenza del 01/07/2014 del GIUDICE DI PACE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 12/07/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza il Giudice di Pace di Roma ha affermato la penale
responsabilità di Fabrizio PANEBARCO per il reato di lesioni.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto (appello, convertito in) ricorso per
cassazione l’imputato, eccependo anche l’estinzione del reato per intervenuta
prescrizione.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli

impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può
ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 19951 del 15
maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004,
Burzotta, Rv. 230634). E va in proposito rammentato il principio di diritto
secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di
specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc.
pen., l’inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
255568; Sez. 4, 18.9.1997 – 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Sez. 5, 27.1.2005 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc.
Tizzani e altri, rv. 207389).
Peraltro il ricorso pone doglianze che fanno riferimento anche ad elementi di
merito, con la finalità di una rivalutazione dei fatti che sfugge al sindacato di
legittimità. Va, in proposito, ricordato che a questa Corte non possono essere
sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo
dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen..
Il termine prescrizionale è maturato in data 29 maggio 2015 e, quindi, dopo
la sentenza impugnata. Non può quindi essere dichiarata la prescrizione invocata
dalla difesa. L’oramai consolidata e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte
afferma, infatti, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le
cause di non punibilità a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 32
del 22 novembre 2000, De Luca, rv 217266; tra le tante successive Sez. 2, n.
28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 25646301).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
2

dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione

pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 2000,00.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017
estensore

Il presidente

Il consi

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