Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52854 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52854 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERARDO BRUNO N. IL 04/02/1948
avverso la sentenza n. 2417/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
14/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Venezia ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Bruno Berardo era stato
dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 349, co. 2, cod. pen.,
perché, introducendo due cani di razza spinone nell’area sita in Caorle, via
recinzione già precedentemente in uso per il ricovero degli stessi animali,
violava i sigilli, disposti per assicurare la conservazione del bene immobile
sottoposto a vincolo, di cui era stato nominato custode; il Tribunale aveva
condannato il prevenuto, concesse le attenuanti generiche in giudizio di
prevalenza sull’aggravante contestata, alla pena di mesi 4 di reclusione ed
euro 100,00 di multa;
-che la difesa del Berardo ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
vizio di motivazione in relazione alla prova di commissione del reato,
nonché violazione dell’art. 192 cod.proc.pen., in ordine alla asserita
introduzione di due cani nel terreno oggetto di sequestro e alla
incrementazione del recinto già in uso; violazione dell’art. 349 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata
pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della
argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla
ritenuta concretizzazione del reato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che, infatti, il giudice di merito è pervenuto ad affermare la colpevolezza
del Berardo a seguito di una esaustiva e compiuta disamina degli elementi
costituenti

la

piattaforma

probatoria,

puntualmente

richiamati

(deposizioni degli agenti del Corpo Forestale dello Stato, che
procedettero al sopralluogo; documentazione fotografica in atti );

(

dei Casoni, oggetto di sequestro preventivo, nonché incrementando la

-che i motivi di annullamento non possono trovare ingresso, perché con
essi si tende ad una rilettura delle emergenze istruttorie, sulle quali al
giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 3/10/2014.

P. Q. M.

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