Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52851 del 12/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52851 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUERRA DANILO nato il 13/08/1964 a PESARO

avverso la sentenza del 07/06/2016 del TRIBUNALE di PESARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 12/07/2017

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., fu applicata
a GUERRA DANILO per i reati contestati la pena concordata con la pubblica accusa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative,

quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen.; il che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare
le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora
facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del
medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre, Sez. 1, n.
4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv.
252085);
– che con riferimento alla congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte che abbia
prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non
può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo
del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di
rendere conto dei punti non controversi della decisione; è infatti sufficiente che il giudice dia
conto di aver sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento formulata
concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e
soggettive del fatto-reato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209),
indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che
assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti
(Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod.
proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,
anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in
euro duemila;

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
Così decis in Roma, il 12 luglio 2017
Il consie iere .tensore

Il pre

ente

previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi compresa

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