Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52849 del 12/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52849 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALDI ANGELA nato il 29/06/1952 a SALERNO

avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 12/07/2017

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado
relativamente al trattamento sanzionatorio, GALDI ANGELA era ritenuta
responsabile del reato di cui all’art. 476 cod. pen.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputata, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché
questa Sezione ha più volte affermato che in tema di falsità documentali, ricorre il
cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico)
o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato
dell’atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di
attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l’innocuità non deve
essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Sez. 5, n.
35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014,
Lamberti, Rv. 261812), sicché la lesività del falso va valutata con riferimento
all’interesse protetto, che è la fede pubblica e non ad un interesse economico o di
altra natura “materiale”, eventualmente collegato all’utilizzo dell’atto falso;
– che di conseguenza è innocua solo la falsità che si riveli in concreto inidonea a
ledere l’interesse tutelato dalla genuinità dei documenti, cioè quella che non abbia
la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico e che non ha conseguenze
attinenti alla funzione documentale che l’atto è chiamato a svolgere, (Sez. 5, n.
3564 del 07/11/2007, De Mori, Rv. 238875) circostanza da escludere nel caso di
specie;
– che con riferimento al caso di specie correttamente i giudici di merito hanno
escluso che la falsificazione del registro di protocollo da parte dell’imputata potesse
definirsi innocua per inattitudine dell’atto a trarre in inganno la generalità dei
consociati;
– che in conclusione la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze
di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

all’ipotesi di falso innocuo;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 2000 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 12 luglio 2017

Grazia iccoli

Il presidente
Gerare • BEONE

Il consigliere estensore

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