Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52848 del 12/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52848 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLEA ION nato il 11/11/1986

avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 12/07/2017

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza -per quanto di interesse in questa sede- è stata
confermata la condanna di COLEA ION per il reato di tentato furto;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, denunziando
violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. e sulla
determinazione della pena e sul diniego del giudizio di prevalenza sulla

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a contestare la condanna e la determinazione della pena, senza proporre
specifiche censure a singoli passaggi motivazionali della decisione;
– che la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che, peraltro, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato, in
considerazione del precedente penale specifico e delle modalità del fatto;
– che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851) non vi è margine
per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme
alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132
e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della
motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di
quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio
complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila;

P.Q.M.

2

contestata recidiva delle attenuanti generiche;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017
Il consigliere estensore

Il presidente

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