Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52842 del 12/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52842 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SINDONI ANGELO nato il 15/01/1943 a VILLAFRANCA TIRRENA parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI

avverso l’ordinanza del 07/10/2016 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOL

Data Udienza: 12/07/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Angelo SINDONI ha proposto, per il tramite del suo difensore (munito di procura speciale),
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione emessa, a seguito di udienza in
camera di consiglio, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina

nel

procedimento contro ignoti per il reato di cui all’art. 595 cod. pen..
2. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione del contraddittorio e vizi motivazionali.
Analoghe doglianze sono state articolate in memorie contenenti motivi nuovi.

1. Le doglianze proposte con il ricorso in esame sono inammissibili, giacché esulano dai casi di
impugnabilità dell’ordinanza ex art. 409 cod. proc. pen..
L’ordinanza di archiviazione, infatti, è stata emessa a seguito dell’opposizione del ricorrente,
nonché all’esito della rituale instaurazione e celebrazione dell’udienza partecipata in camera di
consiglio.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “l’ordinanza di archiviazione è impugnabile
soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. pen.; tali limiti
sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La
citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127, comma
quinto, cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non
siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge” (Sez. U, n. 24
del 09/06/1995, Bianchi, Rv. 201381; Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, Mione; Sez. 1, n. 8842
del 07/02/2006, P.O. in proc. Laurino, Rv. 233582).
Più di recente si è affermato che “il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto
delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto
di censura le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo
il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle
valutazioni dell’organo titolare dell’accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di
opposizione.” (Sez. 4, n. 51557 del 16/11/2016, Rv. 268343).
Osta a una diversa lettura il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione. Non v’è, inoltre,
ragione di un ampliamento della piattaforma dei vizi denunziabili mediante ricorso, considerata
la natura, “interlocutoria e sommaria… finalizzata a un controllo di legalità sull’esercizio
dell’azione penale e non a un accertamento sul merito dell’imputazione” (Corte cost. ord. n. 153
del 1999; ord. n. 54 del 2003), dell’archiviazione e la ratio, esclusivamente servente il controllo
di legalità e obbligatorietà dell’azione penale, che tradizionalmente si riconosce assistere gli
strumenti di tutela dell’offeso.
2. Devesi comunque escludere che il provvedimento denunziato determini una violazione del
principio di cui all’art. 25 Cost., in quanto “la garanzia costituzionale del giudice naturale riguarda

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

l’ufficio giudiziario, non la persona fisica del giudice.” (Sez. 2, n. 5391 del 27/01/2015, Vavala’,
Rv. 262292; Sez. 2, n. 16599 del 17/12/2010, Lo Nigro e altri, Rv. 250217).
3. Devesi, altresì, escludere la qualificabilità dell’ordinanza impugnata quale provvedimento
abnorme (secondo i parametri fissati da Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590;
Sez, I, n. 348, del 18/12/13) dal momento che essa, a prescindere dalla eventuale erroneità
della decisione o della relativa motivazione, non può dirsi avulsa dall’intero ordinamento
processuale (cd. abnormità strutturale), né adottata al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi
previste, tanto da determinare una stasi irrimediabile del processo (cd. abnormità funzionale).

dall’ordinamento e non determina la suddetta stasi del procedimento.
Del resto, la pretesa sostanziale della persona offesa rinviene adeguata garanzia nella possibilità
di chiedere, anche sulla scorta di investigazioni difensive, una riapertura delle indagini e di
esercitare, ampiamente e senza alcuna preclusione, i propri diritti d’azione e difesa nella separata
sede civile.
4. Alla ritenuta inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle
Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12 luglio 2017

L’ordinanza in esame, infatti, costituisce piena espressione dei poteri riconosciuti al giudice

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