Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52841 del 12/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52841 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILANESI GIANLUCA nato il 13/04/1979 a VIMERCATE

avverso la sentenza del 08/06/2016 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 12/07/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato la pronunzia
di primo grado con la quale MILANESI GIANLUCA era stato condannato per il
reato di lesioni.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
denunziando violazione di legge e vizi motivazionali.
Il ricorso è inammissibile.

dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può
ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 19951 del 15
maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004,
Burzotta, Rv. 230634). E va in proposito rammentato il principio di diritto
secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di
specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc.
pen., l’inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
255568; Sez. 4, 18.9.1997 – 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Sez. 5, 27.1.2005 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc.
Tizzani e altri, rv. 207389).
Peraltro il ricorso ripropone pedissequamente alcune doglianze contenute
nell’atto di appello (che trovano puntuale risposta nella decisione del Tribunale) e
che fanno riferimento anche ad elementi di merito, con la finalità di una
rivalutazione dei fatti e delle prove che sfugge al sindacato di legittimità. Va, in
proposito, ricordato che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di
merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell’art. 606, lettera e),
cod. proc. pen..
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 2000,00.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore
2

I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli

della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017
Il presi ente

Il consigliere estensore

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