Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52837 del 12/07/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52837 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANDELA ALESSANDRO nato il 21/06/1974 a GENOVA
avverso la sentenza del 24/03/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
Data Udienza: 12/07/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello dì Genova ha confermato la
pronunzia di primo grado con la quale CANDELA ALESSANDRO era stato
condannato per il reato di furto aggravato.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla determinazione
del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può
ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 19951 del 15
maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004,
Burzotta, Rv. 230634). E va in proposito rammentato il principio di diritto
secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di
specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc.
pen., l’inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
255568; Sez. 4, 18.9.1997 – 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Sez. 5, 27.1.2005 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc.
Tizzani e altri, rv. 207389).
Va peraltro detto che, per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
238851), non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia
motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario,
a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece
sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel
discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163).
La Corte territoriale ha motivato implicitamente anche sul rigetto della
richiesta di esclusione della recidiva, facendo riferimento ai numerosi precedenti
penali (pag. 2 della sentenza).
E’ stato dunque assolto lo specifico dovere di motivazione richiesto nel caso
2
Il motivo proposto è del tutto generico e per questo manchevole
in cui si ritenga la rilevanza della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011,
Marciano’, Rv. 251690).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 2000,00.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017
Il consigliere estensore
Il presidente
delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore