Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52833 del 12/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 52833 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIUTO DARIO nato il 26/09/1977 a CATANIA

avverso la sentenza del 03/05/2016 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 12/07/2017

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. peri., fu applicata a
SCIUTO DARIO per il reato contestato la pena concordata con la pubblica accusa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà espressamente atto, nell’impugnata
sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall’art.
444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita

proc. pen.; il che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di
motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto
(come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle
suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre, Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv. 252085);
– che con riferimento alla congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte che abbia
prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non
può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del
difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere
conto dei punti non controversi della decisione; è infatti sufficiente che il giudice dia conto di
aver sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento formulata
concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e
soggettive del fatto-reato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209),
indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che
assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti (Sez.
3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod.
proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,
anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in
euro duemila;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017
Il pre idente

dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA